L’articolo 2051 del Codice Civile regola la responsabilità per i danni da cose in custodia.
La responsabilità civile è il comportamento che viola le norme del diritto privato, che riguardano i rapporti tra i cittadini.
Questa si divide in due tipologie: La responsabilità contrattuale, che è la violazione di un accordo stretto tra le parti (ad esempio il mancato pagamento di una fattura o un lavoro non eseguito come da contratto) e la responsabilità da atto illecito o extracontrattuale. Questo ultimo caso tratta tutti i casi in cui il danno scaturisce da un comportamento non legato a un precedente rapporto contrattuale tra le parti.
La legge riporta:
In poche parole ognuno è responsabile delle proprie azioni o dei beni di cui è in custodia e per questo deve pagarne le conseguenze.
Ma cosa significa caso fortuito?
È da considerarsi tale quell’evento assolutamente imprevisto e imprevedibile che rende praticamente inevitabile il compiersi dell’evento dannoso (si tratta di casi estremi, come un fulmine, un terremoto o un’altra catastrofe naturale).
La maggior parte delle volte, i danni provocati nei confronti di altre persone avvengono totalmente in maniera involontaria e le conseguenze ricadono totalmente sul responsabile, per un danno provocato da lui o dalle persone o beni di cui è custode.
Facciamo qualche esempio per capire quanto questo rischio si annidi nella nostra quotidianità.
- Mentre sei sugli sci, oppure mentre stai praticando il tuo sport preferito, urti accidentalmente una persona, ferendola.
- Stai facendo un giro tranquillo in bicicletta e per sbaglio investi un passante o rovini una proprietà altrui.
- Tuo figlio a scuola, senza volerlo, fa del male ad un altro bambino.
- Il tuo cane scappa e aggredisce qualcuno.
- Un professionista, come un medico o un notaio, nello svolgere il suo lavoro lede il cliente dal punto di vista fisico o morale.
- Tu, un oggetto o struttura all’interno dell’abitazione di cui sei proprietario provoca un danno ai vicini (come la caduta di un vaso dal balcone, un incendio, un allagamento, un guasto tecnico o strutturale, …)
La conseguenza di un comportamento illecito dal punto di vista civilistico è il risarcimento del danno arrecato. La parte danneggiata può sporgere denuncia e ottenere dal giudice una sentenza di condanna nei confronti del responsabile.
Il danno risarcibile può essere di natura “patrimoniale”, cioè valutabile in termini monetari e relativo ad una perdita del patrimonio economico della parte lesa, o “non patrimoniale”. Quest’ultimo fa riferimento alla lesione di un bene che non può essere oggetto di quantificazione economica, ad esempio la salute (sia fisica che psichica), i danni all’onore, alla vita relazionale, al dolore che segue un evento, ecc…
Per piccoli danni è possibile cavarsela con un rimborso alla parte lesa di poche centinaia di auto, ma se all’improvviso un gesto involontario causa gravi lesioni a terze parti, le conseguenze economiche del risarcimento e delle spese legali a sostegno della causa possono essere insostenibili.
Fonti:
https://www.dirittierisposte.it/Schede/Danno-alle-persone/Tipi-di-danno/il_risarcimento_del_danno_id1132781_art.aspx