L’assegno di invalidità è una prestazione economica erogata dall’INPS riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 67 anni ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa, con una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%.
L’assegno viene corrisposto per 13 mensilità, con un importo pari a 287,09 euro al mese, per il 2021.
Per avere diritto a questo contributo è necessario che il reddito personale del soggetto non superi 4.931,29 euro annui.
A tal proposito però, il 14 ottobre 2021 è stata introdotta una novità. L’INPS con il Messaggio numero 3495 ha comunicato che:
“(…) lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio”.
Perciò lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto a beneficiarne e l’assegno mensile sarà liquidato solo nel caso in cui risulti l’effettiva inattività lavorativa del soggetto.
La pensione di invalidità (o inabilità), sempre erogata dall’INPS, è un contributo economico che viene riconosciuto sempre ai mutilati ed invalidi civili che hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni, ma nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, ossia una invalidità pari al 100%.
Anche questa prestazione è concessa per 13 mensilità ed è pari, per il 2021, a 287,09 euro al mese.
Per avere accesso alla pensione di inabilità il soggetto deve rispettare il limite reddituale di 16.982,49€.
A differenza dell’assegno di invalidità (per i soggetti con invalidità tra il 74% e il 99%) questa prestazione è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
È compatibile inoltre con l’indennità di accompagnamento (che è esente da Irpef, cioè non è tassata e non dichiarata in denuncia dei redditi), che per l’anno 2021 è pari a 522,10€ e spetta agli invalidi totali che hanno bisogno di costante aiuto per svolgere gli atti quotidiani della vita.
La pensione di invalidità può subire un aumento (articolo 38 della legge 448/2001) in presenza di particolari requisiti: i soggetti oltre i 18 anni compiuti, possono integrare la pensione di invalidità in una misura tale da raggiungere i 652,02€ al mese.
Per usufruire di questa maggiorazione è necessario che il proprio reddito personale annuo non superi 8.476,26 euro. L’incremento deve essere corrisposto in misura tale da non comportare il superamento di questo limite perciò può usufruire di 652,02 euro mensili solo coloro che sono totalmente sprovvisti di fonti reddituali.
Sia l’assegno ordinario invalidità che la pensione di inabilità non sono reversibili ai superstiti.
Entrambi i contributi, al compimento dei 67 anni, si trasformano automaticamente in assegno sociale, che prevede un’erogazione fino a 460,28€, in base al reddito personale, per 13 mensilità – relativo nell’anno 2021. Se il reddito viene superato (ad esempio con la pensione di vecchiaia) l’assegno viene sospeso.